Art. 19.
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Modello per la
richiesta dell’autorizzazione doganale
EDIFICI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DOGANALE E NEL MARE TERRITORIALE
1. E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia
provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità
della linea doganale e nel mare territoriale, nonché modificare o spostare le
opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale
altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque
espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal primo comma comporta l'applicazione,
da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per
territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero
valore del manufatto.
3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un
rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a
cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di
finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente
per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del
trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro
delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore
del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato.
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