Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici NON POTRANNO PIU' RICHIEDERE CERTIFICATI AI CITTADINI
Gli Uffici Pubblici (Comune, Prefettura, Questura, Regione, Provincia, ATER, INPS, INAIL, Motorizzazione, Scuole, Università, Aziende Sanitarie, ecc ) ed i Gestori dei Servizi Pubblici (Enel, Telecom, Aziende di erogazione servizi, energia, gas, acqua, ecc) dal 7 marzo 2001 devono obbligatoriamente accettare le autocertificazioni per i seguenti casi :
Le autocertificazioni possono essere presentate anche ai privati che vi consentano DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' Questa dichiarazione può riguardare fatti, stati e qualità personali non compresi nell'elenco delle autocertificazioni. Quando si presentano agli uffici pubblici NON DEVONO ESSERE AUTENTICATE!
Il titolo di studio, il certificato di servizio, la copia di un qualsiasi atto o documento possono essere resi autentici con una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui l'interessato dichiara la conformità all'originale della copia allegata
I cittadini appartenenti agli stati membri dell'Unione Europea potranno effettuare tutte le autocertificazioni al pari dei cittadini italiani. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di uffici pubblici in Italia.
La pubblica Amministrazione ha l'obbligo di acquisire d'ufficio i certificati depositati presso le pubbliche amministrazioni indicate dall'interessato.
I dati richiesti dalle amministrazioni pubbliche possono essere comprovati anche tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento o d'identità. Attenzione : il documento può essere ritenuto valido anche se scaduto; in tal caso l'interessato dovrà confermarne i dati sulla fotocopia di esso.
La sottoscrizione di atti di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo,dovuto a ragioni di salute, è sostituita dalla dichiarazione resa, al pubblico ufficiale, dal coniuge o dai figli o da altro parente fino al 3° grado.
Non possono essere mai autocertificati i documenti relativi a certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e conformità alle norme CEE, i brevetti e i marchi.